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Ordinanza — n. 9341/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9341/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9341/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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- che, con l'impugnata sentenza, il Giudice di pace di Gragnano ha dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, il reato di minaccia, contestato a Mosca Pasquale; - che avverso detta sentenza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata ha proposto ricorso per cassazione; - che il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, sostenendo che l'imputato avrebbe posto in essere la condotta riparatoria solo all'udienza di comparizione e non prima di essa, come prescritto dalla norma; - che «in tema di procedimento davanti al giudice di pace, il termine previsto dall'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000 per procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato ha natura perentoria, a condizione che l'imputato - prima dell'udienza di comparizione - sia stato effettivamente edotto della possibilità di estinguere il reato contestatogli, dando corso alle attività riparatorie» (Sez. 5, n. 30094 del 14/03/2018, Salimbene, Rv. 273328); - che, nel caso in esame, non risulta che l'imputato, prima dell'udienza di comparizione, sia stato effettivamente reso edotto della possibilità di estinguere il reato contestatogli, dando corso alle attività riparatorie; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9341/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 35 d.lgs. n. 274 del 2000, il reato di minaccia, contestato a Mosca Pasquale; - che avverso detta sentenza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata ha proposto ricorso per cassazione; - che il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, sostenendo che l'imputato avrebbe posto in essere la condotta riparatoria solo all'udienza di comparizione e non prima di essa, come prescritto dalla norma; - che «in tema di procedimento davanti al giudice di pace, il termine previsto dall'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000 per procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato ha natura perentoria, a condizione che l'imputato - prima dell'udienza di comparizione - sia stato effettivamente edotto della possibilità di estinguere il reato contestatogli, dando corso alle attività riparatorie» (Sez. 5, n. 30094 del 14/03/2018, Salimbene, Rv. 273328); - che, nel caso in esame, non risulta che l'imputato, prima dell'udienza di comparizione, sia stato effettivamente reso edotto della possibilità di estinguere il reato contestatogli, dando corso alle attività riparatorie; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;

Parole chiave

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restituzione della garanzia diritto al risarcimento danni sanatoria del vizio procedurale diritto alla riparazione dell'opera minaccia alla sicurezza pubblica minaccia nel diritto penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TORREANNUNZIATA nel procedimento a carico di: MOSCA PASQUALE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 17/02/1980 avverso la sentenza del 06/05/2022 del GIUDICE DI PACE di GRAGNANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, il Giudice di pace di Gragnano ha dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, il reato di minaccia, contestato a Mosca Pasquale; - che avverso detta sentenza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata ha proposto ricorso per cassazione; - che il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, sostenendo che l'imputato avrebbe posto in essere la condotta riparatoria solo all'udienza di comparizione e non prima di essa, come prescritto dalla norma; - che «in tema di procedimento davanti al giudice di pace, il termine previsto dall'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000 per procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato ha natura perentoria, a condizione che l'imputato - prima dell'udienza di comparizione - sia stato effettivamente edotto della possibilità di estinguere il reato contestatogli, dando corso alle attività riparatorie» (Sez. 5, n. 30094 del 14/03/2018, Salimbene, Rv. 273328); - che, nel caso in esame, non risulta che l'imputato, prima dell'udienza di comparizione, sia stato effettivamente reso edotto della possibilità di estinguere il reato contestatogli, dando corso alle attività riparatorie; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero. Così deciso, il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente