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Ordinanza — n. 9337/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to merit attacks and lack of specific new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9337/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant challenged a lower court's finding of criminal liability but raised generic complaints regarding the quality of reasoning rather than specific legal errors. The court rejected these arguments because they amounted to an impermissible review of factual assessments and lacked the specificity required for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 62, 63 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it seeks a review of the merits of the facts or a re-evaluation of the court's reasoning, as such attacks are reserved for the appellate jurisdiction and must be specific rather than generic.

Parole chiave

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inadmissibility appeal merit review prohibition specificity requirement factual assessment cassation procedure uso delittuoso di materie esplosive violazioni della legge sulle armi contrabbando di guerra

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 62 c.p.p.
Art. 63 c.p.p.
Law n. 110 of 1975
Codice Penale art. 455
art. 606 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano
207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano); che la censura relativa alla presunta violazione degli arti.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCIOSO ALESSANDRO nato a TERMOLI il 14/07/1988 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Campobasso - per quanto ancora qui di interesse - ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di Francioso Alessandro per i reati di cui agli artt. 4 legge n. 110 del 1975 e 455 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore (che ha depositato anche una successiva memoria scritta); - che, con il primo motivo, il ricorrente ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano); che la censura relativa alla presunta violazione degli arti. 62 e 63 cod. proc. pen. risulta manifestamente infondata, atteso che, dal testo della sentenza, non risulta che la Corte di appello abbia utilizzato per la decisione dichiarazioni assunte in violazione delle suddette norme; - che il secondo motivo di ricorso, in entrambe le censure nelle quali si articola, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 4 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il terzo motivo di ricorso risulta inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, ai temi dedotti con il ricorso in cassazione; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci