Ordinanza — n. 9336/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI IORIO DARIO nato a FRAINE il 16/06/1967 avverso la sentenza del 28/04/2022 del TRIBUNALE di VASTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Vasto - per quanto qui ancora di interesse - ha confermato la sentenza con la quale il Giudice di pace di Vasto aveva condannato Di brio Dario per i reati di cui agli artt. 581 e 612 cod. pen.; - che l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione; - che il Di brio ha rinunciato al ricorso (cfr. atto di rinuncia a sua firma, depositato dal suo procuratore speciale); - che il ricorso, alla luce della sopravvenuta rituale rinuncia, deve essere dichiarato inammissibile (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.); - che, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, deve conseguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; - che l'art. 616 cod. proc. pen., con riferimento alla condanna della sanzione pecuniaria favore della Cassa delle ammende, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373); che, nel caso in esame, non consta la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione per una causa non imputabile al medesimo ricorrente (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325); - che la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende deve essere, pertanto, determinata in euro 500,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9336/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 581 e 612 cod. pen.; - che l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione; - che il Di brio ha rinunciato al ricorso (cfr. atto di rinuncia a sua firma, depositato dal suo procuratore speciale); - che il ricorso, alla luce della sopravvenuta rituale rinuncia, deve essere dichiarato inammissibile (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.); - che, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, deve conseguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; - che l'art. 616 cod. proc. pen., con riferimento alla condanna della sanzione pecuniaria favore della Cassa delle ammende, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373); che, nel caso in esame, non consta la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione per una causa non imputabile al medesimo ricorrente (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325); - che la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende deve essere, pertanto, determinata in euro 500,00;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI IORIO DARIO nato a FRAINE il 16/06/1967 avverso la sentenza del 28/04/2022 del TRIBUNALE di VASTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Vasto - per quanto qui ancora di interesse - ha confermato la sentenza con la quale il Giudice di pace di Vasto aveva condannato Di brio Dario per i reati di cui agli artt. 581 e 612 cod. pen.; - che l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione; - che il Di brio ha rinunciato al ricorso (cfr. atto di rinuncia a sua firma, depositato dal suo procuratore speciale); - che il ricorso, alla luce della sopravvenuta rituale rinuncia, deve essere dichiarato inammissibile (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.); - che, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, deve conseguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; - che l'art. 616 cod. proc. pen., con riferimento alla condanna della sanzione pecuniaria favore della Cassa delle ammende, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373); che, nel caso in esame, non consta la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione per una causa non imputabile al medesimo ricorrente (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325); - che la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende deve essere, pertanto, determinata in euro 500,00;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per rinunzia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden