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Ordinanza — n. 9332/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic reiteration of prior grievances without new legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9332/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's arguments were deemed merely repetitive of previous grievances already rejected with proper reasoning in the lower court's judgment. Consequently, the court refused to re-examine the case due to the lack of specific new legal grounds or factual confrontation.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a repetition of grievances already rejected with correct legal reasoning and complete factual argumentation, failing to present new specific grounds for review.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of grievances lack of specificity Cassazione procedure court costs award tentata truffa difesa penale reato mancato

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINI FRANCESCO nato a ASCOLI PICENO il 12/01/1993 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di L'Aquila - per quanto ancora qui di interesse - ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Martini Francesco era stato condannato per i reati di cui agli artt. 56-624-625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che entrambi i motivi nei quali il ricorso si articola sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 4 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25/0