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Ordinanza — n. 9330/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it seeks a prohibited review of appellate fact-finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9330/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. Although the appellant claimed errors in reasoning and law, the court found the arguments were a disguised attempt to re-evaluate the appellate court's factual findings. Consequently, the appeal was rejected because it violated the prohibition against reviewing the merits of fact-finding by lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals challenging the factual assessment of the court of appeal are inadmissible if they merely request a new evaluation of evidence without alleging a specific perversion of proof or a manifest illogicality in the reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal prohibited merit review factual finding appellate court cassation procedure ricusazione del pubblico ministero difetto di legittimazione del ministero pubblico ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
pen.; - che avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie del vizio di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod.
Art. 364 c.p.p.
art. 494 cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato Ricchio Massimo Maria per il reato di cui all'art. 494 cod.
art. 606 cod. proc. pen
pen.; - che avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie del vizio di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano
Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCHIO MASSIMO MARIA nato a MILANO il 08/05/1949 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato Ricchio Massimo Maria per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie del vizio di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano); che egli, in realtà, non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il