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Ordinanza — n. 9329/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and lacking specific legal grounds under procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9329/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Marinaro inadmissible due to its generic nature. The appellant challenged a second-instance conviction for assault and aggravated threats but failed to articulate specific legal grounds. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it lacks specific legal grounds and fails to reference the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds procedural defect Corte di Cassazione lack of motivation abbandono per lesioni personali risarcimento del danno alla persona motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINARO CIRO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 14/09/1991 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Marinaro Oro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado nei suoi confronti per i reati di lesioni personali e minaccia aggravata; - che i morivi di ricorso sono intrinsecamente generici, in quanto privi di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25/01/2