Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9328/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterative and generic arguments on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9328/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Martelli against the Ancona Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for a different factual reconstruction and criticized the sentencing determination, but the court found these arguments merely reiterative and generic. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict requirements for admissibility in a legality proceeding.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already examined by the lower court or presents generic criticisms of the sentencing without specific, non-reiterative grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reiterative argument generic criticism sentencing review legality proceeding codice di procedura penale costs of litigation soggiorno illegale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
pen., ha revocato le statuizioni civili; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta un vizio motivazionale ex art. 606, comma 1, lett.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTELLI FLAVIO nato a ASCOLI PICENO il 05/11/1977 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 33044/2022 Rilevato che MARTELLI FLAVIO ricorre avverso la sentenza emessa in data 21 marzo 2022 dalla Corte di Appello di Ancona che, in parziale riforma della pronuncia di condanna di primo grado per i reati di cui agli artt. 582 e 585, cod. pen., ha revocato le statuizioni civili; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta un vizio motivazionale ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., è inammissibile in quanto meramente reiterativo e diretto ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente censura — con argomentazioni del tutto generiche — la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla determinazione della pena, non è consentito in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il