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Ordinanza — n. 9327/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for attacking appellate court's factual findings on assault charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9327/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Cavaliere Graziano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for assault and threats, arguing procedural errors and incorrect legal application. The court rejected these claims because the appeal improperly sought a review of the appellate court's factual evaluations, which is not permitted under Italian criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; d.lgs. n. 274/2000: Appeals against second-instance judgments for offenses tried by the peace court cannot be filed for defects in reasoning, as such appeals are strictly limited to specific statutory grounds excluding substantive factual review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defects in reasoning exclusion peace court jurisdiction limits factual evaluation review Italian criminal procedure grazia sanzione penale revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
207944); che, peraltro, il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. non è deducibile in questa sede, posto che, ai sensi degli artt.
Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
207944); che, peraltro, il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett.
d.lgs. n. 274/2000
art. 606 cod. proc. pen
207944); che, peraltro, il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio
274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALIERE GRAZIANO nato a CHIETI il 27/12/1984 avverso la sentenza del 20/12/2021 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRMO - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Chieti ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice di pace di Chieti aveva condannato Cavaliere Graziano per i reati di lesioni personali e minaccia; - che, con il primo motivo, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione, di inosservanza di norme processuali e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944); che, peraltro, il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. non è deducibile in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2- bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557); - che il secondo motivo prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,