Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity regarding recidivism exclusion arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Nenadovski Alex inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to exclude recidivism based on false generalities, arguing a lack of specific reasoning. The court rejected this claim because the appellate court's decision was sufficiently specific in linking the defendant's intent to evade prior consequences with the impossibility of excluding recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity regarding the arguments presented by the court of appeal, failing to demonstrate a distinct ground for review beyond the general conclusions already stated.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NENADOVSKI ALEX nato a FRASCATI il 08/07/1995 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 32912/2022 Rilevato che NENADOVSKI ALEX ricorre avverso la sentenza emessa in data 10 giugno 2022 dalla Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronuncia di primo grado che ne aveva affermato la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la carenza e manifesta infondatezza della motivazione quanto all'invocata esclusione della recidiva, è inammissibile in quanto privo di specificità rispetto alle argomentazioni della Corte di appello che, dalla finalità perseguita dal soggetto agente dichiarando le false generalità (la volontà di sottrarsi alle conseguenze delle precedenti condanne), ha tratto l'impossibilità di escludere la recidiva contestata.
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25/