Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated assault conviction for lack of specific procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Edouardo Latini inadmissible and ordered him to pay court costs. Latini challenged the lower court's conviction for aggravated assault, arguing specific procedural violations regarding evidence evaluation and sentencing mitigation. The court rejected these claims because the arguments merely sought a re-evaluation of evidence rather than alleging concrete distortions of procedural facts, and the first-instance reasoning was deemed logically sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.; Motivi di legittimità diretti a prefigurare una rivalutazione delle prove senza allegare specifici travisamenti di emergenze processuali sono inammissibili quando l'apparato motivazionale non presenta illogicità macroscopica.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATINI EDOARDO nato a ROMA il 05/01/1993 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;R.G. 32883/2022 Rilevato che LATINI EDOARDO ricorre avverso la sentenza emessa in data 25 marzo 2022 dalla Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronuncia di primo grado che ne aveva affermato la penale responsabilità per il reato di lesioni aggravate. Considerato che, con i primi tre motivi, il ricorrente contesta un vizio motivazionale, ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 582, cod. pen. ed alla sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 583, cod. pen. Rilevato che i motivi così come formulati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto diretti unicamente a prefigurare una rivalutazione o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza. Considerato che il quarto motivo, con il quale il ricorrente censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. in riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto asserisce l'esistenza di un difetto motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il