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Ordinanza — n. 9321/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic merit attacks and lack of objective need for retrial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9321/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Mascaro Aldo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for fraudulent bankruptcy, arguing for a retrial and questioning the sentencing. The court rejected these claims because the request for a new trial lacked objective necessity, the merit-based arguments violated the prohibition on reviewing factual evaluations, and the sentencing complaint was not sufficiently grounded in logical flaws.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: The cassation court cannot review the merits of factual evaluations or sentence congruity unless there is objective necessity for a retrial, manifest logical errors in the second instance, or arbitrary sentencing.

Parole chiave

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inadmissible appeal retrial necessity merit review prohibition sentencing discretion logical reasoning flaw bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa lotta contro la frode

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
pagina 16 della motivazione della sentenza); - che il secondo motivo risulta generico e completamente versato in fatto; il ricorrente, invero, ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod.
Art. 595 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
art. 606 cod. proc. pen
pagina 16 della motivazione della sentenza); - che il secondo motivo risulta generico e completamente versato in fatto; il ricorrente, invero, ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri
Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto
Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto, Rv.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv.
Sez. 3, n. 1182 dei 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 dei 17/10/2007, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCARO ALDO nato a ROCCABERNARDA il 07/05/1951 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIR:ETTO - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Brescia aveva condannato Mascaro Aldo per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; - che avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore; - che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820); che, in ragione della sua natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale solo qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577;

Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto, Rv. 258236); che, nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato tale oggettiva necessità e, invece, la Corte di appello ha esposto, in maniera esauriente e logica, i motivi per cui non riteneva di dover accogliere la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (cfr. pagina 16 della motivazione della sentenza); - che il secondo motivo risulta generico e completamente versato in fatto; il ricorrente, invero, ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano); - che, con il terzo motivo, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 dei 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 17 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amme