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Ordinanza — n. 9320/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it seeks a review of factual merit rather than legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9320/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, Muriel Bianchi, challenged a conviction for multiple crimes but failed to demonstrate any logical flaws or misinterpretation of evidence in the lower court's reasoning. Instead, the court found the appellant attempted to force a re-evaluation of the entire factual record, which is prohibited under Italian criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: Appeals must challenge legal errors or procedural vices; attempts to obtain a review of the court's factual findings or a new reconstruction of events render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal review of facts cassation procedure legal merit criminal conviction precedenti penali rilevanti altri reati riciclaggio di denaro aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente, con i primi due motivi, ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod.
Art. 607 c.p.p.
art. 606 cod. proc. pen
pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente, con i primi due motivi, ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano
Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Giargiulo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI MURIEL nato a SANT'ANGELO LODIGIANO il 14/09/1981 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia - per quanto ancora qui di interesse - ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Bergamo aveva condannato Bianchi Muriel per reati di cui agli artt. 624-625, 624-bis, 334, 640 e 55-640 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente, con i primi due motivi, ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano); che egli, in realtà, non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911); che la Corte territoriale ha reso una motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici in ordine a tutti i reati per cui è intervenuta condanna (cfr. pagine 8 e ss. della sentenza); - che il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che i giudici di merito hanno correttamente ritenuto sussistente la continuazione solo in relazione ai reati in ordine ai quali hanno ritenuto desumibile, in base a specifici indici sintomatici, che essi facessero parte del medesimo disegno criminoso; che va ribadito che <<il riconoscimento della continuazione, necessita ... di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Giargiulo, Rv. 270074); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. C