Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it seeks a review of factual merit rather than legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, Muriel Bianchi, challenged a conviction for multiple crimes but failed to demonstrate any logical flaws or misinterpretation of evidence in the lower court's reasoning. Instead, the court found the appellant attempted to force a re-evaluation of the entire factual record, which is prohibited under Italian criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: Appeals must challenge legal errors or procedural vices; attempts to obtain a review of the court's factual findings or a new reconstruction of events render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI MURIEL nato a SANT'ANGELO LODIGIANO il 14/09/1981 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia - per quanto ancora qui di interesse - ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Bergamo aveva condannato Bianchi Muriel per reati di cui agli artt. 624-625, 624-bis, 334, 640 e 55-640 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente, con i primi due motivi, ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano); che egli, in realtà, non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911); che la Corte territoriale ha reso una motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici in ordine a tutti i reati per cui è intervenuta condanna (cfr. pagine 8 e ss. della sentenza); - che il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che i giudici di merito hanno correttamente ritenuto sussistente la continuazione solo in relazione ai reati in ordine ai quali hanno ritenuto desumibile, in base a specifici indici sintomatici, che essi facessero parte del medesimo disegno criminoso; che va ribadito che <<il riconoscimento della continuazione, necessita ... di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Giargiulo, Rv. 270074); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. C