Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal reasoning regarding violation of domicile charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Dali Hamza inadmissible due to a lack of specific legal motivation. Hamza argued that the lower court's judgment on his violation of domicile charges was insufficiently reasoned under Articles 133 and 133-bis of the Penal Code. The court rejected this claim, ruling that the appeal was intrinsically generic and failed to cite precise legal grounds or reference the specific reasoning in the contested decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133, 133-bis c.p.; The appeal must contain specific legal arguments and precise references to the reasoning of the contested decision; generic complaints lacking these elements are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DALI HAMZA nato il 06/02/1994 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia - per quanto qui ancora di interesse - ha ritenuto Dali Hamza responsabile del reato di violazione di domicilio; - che, con un unico motivo, il ricorrente lamenta la carenza della motivazione, in relazione agli artt. 133 e 133-bis cod. pen.; - che il motivo è intrinsecamente generico, in quanto privo di uria puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25/0