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Ordinanza — n. 9317/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds and references to the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9317/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Kurti Redi inadmissible due to a lack of specific legal grounds. Redi argued that the lower court's judgment lacked sufficient motivation regarding Articles 129 of the Code of Criminal Procedure and 133 of the Criminal Code, but the court found this complaint generic. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and Redi was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal must contain specific legal grounds and precise references to the reasoning of the contested judgment; generic complaints lacking these elements are inadmissible.

Parole chiave

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lack of specific grounds inadmissible appeal insufficient motivation procedural costs generic complaint risarcimento del danno alla persona risarcimento per errore giudiziario restituzione dell'indennità per lavoro ridotto

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Art. 133 c.p.
artt. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KURTI REDI nato il 23/08/1983 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia - per quanto qui ancora di interesse - ha ritenuto Kurti Redi responsabile del reato di lesioni personali, commesso in danno di Bidoni Roberto; - che con un unico motivo, il ricorrente lamenta la carenza della motivazione, in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e 133 cod. pen.; - che il motivo è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25/