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Ordinanza — n. 9316/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific legal grounds and references to lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9316/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Soltani Maher inadmissible due to a lack of specific legal grounds. The appellant argued that the lower court's judgment lacked sufficient motivation under Articles 129 of the Code of Criminal Procedure and 133 of the Penal Code. The court rejected this claim because the appeal was intrinsically generic, failing to articulate precise legal reasons or reference the specific portions of the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 133 c.p. - An appeal is inadmissible if it is intrinsically generic, lacking a precise enumeration of legal grounds and corresponding references to the reasoning of the contested act.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of motivation generic grounds cassation procedure specific legal references motivi di cassazione abbandono del procedimento per truffa continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Art. 133 c.p.
artt. 129 cod. proc. pen
pen; - che, con un unico motivo, il ricorrente lamenta la carenza della motivazione, in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLTANI MAHER nato il 05/11/1976 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIR/ETTO - che Soltani Maher ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado nei suoi confronti per il reato di cui agli artt. 81, 56-624 cod. pen; - che, con un unico motivo, il ricorrente lamenta la carenza della motivazione, in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e 133 cod. pen.; - che il motivo è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25/0