Italian court dismisses appeal for lack of specific legal grounds regarding sentencing motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Louati Oussama inadmissible due to its generic nature. The appellant challenged the appellate court's confirmation of theft convictions, citing insufficient motivation under specific criminal procedure articles. The court rejected the claim because the appeal failed to articulate precise legal reasons or reference the specific passages in the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal lacking a specific enumeration of legal grounds and corresponding references to the contested act's reasoning is intrinsically generic and inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOUATI OUSSAMA nato il 11/02/1995 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Louati Oussama ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado nei suoi confronti per i reati di furto e di furto tentato; - che, con un unico motivo, il ricorrente lamenta la carenza della motivazione, in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e 133 cod. pen.; - che il motivo è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che non vi è bisogno di procedere ad alcuna correzione di errore materiale, atteso che il calcolo della pena è già correttamente indicato alla pagina 2 della motivazione della sentenza; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25