Italian Court dismisses appeal for attempted theft as appeal lacks specific new arguments and merely repeats prior grievances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Mereu Terenz inadmissible due to a lack of specific new arguments. The appellant's sole ground for review merely reiterated grievances already addressed and rejected with proper reasoning in the lower court's judgment. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds lack specificity and merely repeat grievances already considered and decided upon by the court of first instance without presenting new arguments or confronting the existing reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEREU TERENZ nato a CAGLIARI il 10/10/1981 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Cagliari -- per quanto qui ancora di interesse - ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Cagliari aveva condannato Mereu Terenz per il reato di furto tentato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità estrinseca, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; motivazione che risulta, peraltro, in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, De Bellis, Rv. 272803); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il