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Ordinanza — n. 9313/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for attempting merit review of appellate court's fact-finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9313/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Luca Accalai's cassation appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Although the appellant argued the lower court erred in applying aggravating circumstances and misinterpreted evidence, the court found these arguments were merely attempts to re-evaluate facts rather than genuine legal challenges. Consequently, the appeal was rejected because it sought an impermissible review of the appellate court's factual assessments.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 339 c.p.: The cassation court cannot review the factual findings of the appellate court; appeals attempting to re-evaluate evidence or facts are inadmissible as they violate the principle of non-reformatio in peius and the limits of cassation review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility merit review prohibition factual assessment limits aggravating circumstances non-reformatio in peius minaccia nel diritto penale gravi addebiti penali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
pen.; - che il ricorrente, con il secondo motivo, ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod.
Art. 339 c.p.
art. 339 cod. pen
art. 606 cod. proc. pen
pen.; - che il ricorrente, con il secondo motivo, ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano
Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCALAI LUCA nato a LOANO il 26/05/1975 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Trieste ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Gorizia aveva condannato Accalai Luca per il reato di minaccia aggravata; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che il reato è aggravato da una delle circostanze previste dall'art. 339 cod. pen.; - che il ricorrente, con il secondo motivo, ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di Appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano); che egli, in realtà, non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,