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Ordinanza — n. 9312/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it improperly seeks a review of factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9312/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Rizza Angelo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Although the appellant cited Article 606 of the Code of Criminal Procedure regarding defects in reasoning, the court found his arguments were not genuine challenges to the lower court's logic but rather attempts to trigger an impermissible review of the appellate court's factual evaluations. Consequently, the appeal was rejected because it lacked the necessary specificity and sought a re-examination of facts that exceeds the scope of a cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 367 c.p.; The appeal is inadmissible when it does not demonstrate a specific defect in the lower court's reasoning but instead attempts to obtain a review of the factual findings and evidence assessment.

Parole chiave

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inadmissible appeal review of facts defect in reasoning cassation limits factual evaluation allegazione motivata motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 367 c.p.
Art. 56 c.p.
Art. 624-bis c.p.
art. 606 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano
Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZA ANGELO nato a SALO' il 03/05/1950 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Brescia aveva condannato Rizza Angelo per reati di cui agli artt. 56- 624-bis e 367 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore (che ha depositato anche una successiva memoria scritta); - che il ricorrente, con entrambi i motivi, ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie del vizio di motivazione, ai !:;ensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di Appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano); che egli, in realtà, non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare_un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911); che il secondo motivo si presenta anche privo della necessaria specificità, poiché non si confronta con le argomentazioni spese dalla sentenza impugnata proprio con riferimento alle doglianze dedotte con il ricorso in cassazione; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,