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Ordinanza — n. 9311/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming sentencing discretion violation for theft conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9311/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Agus Filiberto inadmissible regarding his theft conviction. The appellant argued that the sentence imposed by the lower courts violated sentencing guidelines, but the court held that sentencing falls within the trial judge's discretion. Consequently, the appeal was rejected because the complaint lacked sufficient motivation and did not demonstrate arbitrary reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: Sentencing discretion belongs to the trial judge; cassation complaints challenging sentence congruity are inadmissible unless they prove arbitrariness or illogical reasoning without sufficient motivation.

Parole chiave

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Italian criminal procedure sentencing discretion cassation inadmissibility theft conviction judicial motivation commisurazione della pena per rapina licenziamento per furto furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGUS FILIBERTO nato a CAGLIARI il 22/08/1976 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIR/TTO - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Mantova aveva condannato Agus Filiberto per il reato di furto; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che, con un unico motivo, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 gennaio 2023 Il Consiglie