Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-justiciable questions and manifestly unfounded arguments regarding sentencing mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Belguith Sami inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance confirmation of a conviction for aggravated threats, arguing issues not permitted in a finality review. The court ruled that the lower court adequately referenced decisive elements for denying generic mitigation, making the appeal's questions both procedurally barred and substantively baseless.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must raise admissible questions of law; those challenging factual assessments or arguing for insufficient reasoning on mitigating factors are inadmissible if the lower court provided a congruent reference to decisive elements.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELGUITH SAMI nato il 09/02/1983 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDIERATO IN DIRITTO - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Mantova aveva condannato Belguith Sami per il reato di minaccia aggravata; - che il motivo di ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25/0