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Ordinanza — n. 9309/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9309/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9309/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHADDA EL HASSAN nato il 17/06/1975 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Z.7 C R.G. 32762/2022 Rilevato che Khadda El Hessen ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, di conferma della sentenza del Tribunale di Cremona che lo aveva condannato a cinque mesi di reclusione ed C 150 di multa per il dellitto di tentato furto aggravato. Considerato che il motivo di ricorso proposto, il quale denuncia la violazione di legge per mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto l'abitualità - condizione ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità - non è esclusa per il solo fatto che l'imputato non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, rilevando altresì la commissione di almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9309/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 32762/2022 Rilevato che Khadda El Hessen ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, di conferma della sentenza del Tribunale di Cremona che lo aveva condannato a cinque mesi di reclusione ed C 150 di multa per il dellitto di tentato furto aggravato. Considerato che il motivo di ricorso proposto, il quale denuncia la violazione di legge per mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto l'abitualità - condizione ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità - non è esclusa per il solo fatto che l'imputato non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, rilevando altresì la commissione di almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale spese di esecuzione spese di difesa abbandono definitivo del procedimento sussidio di ammortamento
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHADDA EL HASSAN nato il 17/06/1975 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Z.7 C R.G. 32762/2022 Rilevato che Khadda El Hessen ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, di conferma della sentenza del Tribunale di Cremona che lo aveva condannato a cinque mesi di reclusione ed C 150 di multa per il dellitto di tentato furto aggravato. Considerato che il motivo di ricorso proposto, il quale denuncia la violazione di legge per mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto l'abitualità - condizione ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità - non è esclusa per il solo fatto che l'imputato non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, rilevando altresì la commissione di almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente