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Sentenza — n. 9305/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9305/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9305/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Guglielmi Pietro e Del Core Daniele ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Bari li aveva condannati per il reato di cui agli artt. 624-625 cod. pen. Con un primo motivo, articolato con particolare riferimento alla posizione di Del Core Daniele, sostengono che la sentenza di secondo grado sarebbe affetta da vizio di nullità, per violazione del diritto di difesa, atteso che le conclusioni del Procuratore generale sarebbero state depositate e notificate al difensore meno di ventiquattro ore prima dell'udienza per il giudizio d'appello. Tale circostanza avrebbe precluso alla difesa qualsiasi possibilità di replica. Sempre con il primo motivo, i ricorrenti sostengono che la sentenza di primo grado, sebbene fosse stata redatta con motivazione contestuale in data 24 giugno 2020, in data 22 giugno 2020 non risultava ancora depositata.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 9305/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso di Guglielmi Pietro, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.In difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve essere, invece, rilevato il non doversi procedere nei confronti di Del Core Daniele, in ordine al reato a lui contestato, attesa l'estinzione del reato per prescrizione.

Parole chiave

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mancata prova di parzialità allegazioni di persecuzione contraddittorie atti impugnabili censura dell'accertamento dei fatti impugnazione di decisioni amministrative asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Il ricorso di Guglielmi Pietro, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.In difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GUGLIELMI PIETRO nato a MONOPOLI il 09/08/1985 DEL CORE DANIELE nato a BARI il 17/08/1987 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Guglielmi Pietro e Del Core Daniele ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Bari li aveva condannati per il reato di cui agli artt. 624-625 cod. pen.

2. Con un primo motivo, articolato con particolare riferimento alla posizione di Del Core Daniele, sostengono che la sentenza di secondo grado sarebbe affetta da vizio di nullità, per violazione del diritto di difesa, atteso che le conclusioni del Procuratore generale sarebbero state depositate e notificate al difensore meno di ventiquattro ore prima dell'udienza per il giudizio d'appello. Tale circostanza avrebbe precluso alla difesa qualsiasi possibilità di replica. Sempre con il primo motivo, i ricorrenti sostengono che la sentenza di primo grado, sebbene fosse stata redatta con motivazione contestuale in data 24 giugno 2020, in data 22 giugno 2020 non risultava ancora depositata.

3. Con un secondo motivo, deducono i vizi di erronea applicazione della legge penale e di motivazione nonché l'omessa valutazione di elementi favorevoli agli imputati. Sostengono che la Corte di appello sarebbe incorsa in un'erronea valutazione degli elementi emersi dell'istruttoria e contestano l'applicazione dell'aggravante nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale.

4. Preliminarmente, deve essere rilevato che il reato è estinto, atteso che il termine massimo di prescrizione (iniziato a decorrere con la consumazione del reato il 10 marzo 2010), pari a dodici anni e sei mesi, risulta decorso il 10 settembre 2022, dopo la sentenza di appello, emessa il 23 febbraio 2022. Appare, pertanto, determinante verificare la valida istaurazione del rapporto processuale, atteso che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D.

L., Rv. 217266). Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la proposizione di un ricorso inammissibile non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del giudicato sostanziale, con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818;

Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci, Rv. 199903).

5. Tanto premesso, vanno distinte le posizioni dei due ricorrenti. Invero, il primo motivo, nella censura relativa alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale nei confronti di Del Core Daniele, non appare manifestamente infondato, atteso che, effettivamente, tali conclusioni sono state tardiva mente depositate. Tale circostanza determina, con riferimento alla posizione di Del Core Daniele, l'ammissibilità del ricorso, la valida istaurazione del rapporto processuale e la conseguente rilevanza della prescrizione del reato. Diversa è la posizione dell'altro imputato, atteso che i restanti motivi sono inammissibili.

Invero, la censura relativa al deposito della sentenza di primo grado, in primo luogo, risulta inedita, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che i deducenti avessero formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto con il ricorso in cassazione. Va, poi, rilevato che essa si presenta intrinsecamente generica e confusa, atteso che il ricorrente lamenta che il 22 giugno 2020 non risultava ancora depositata <<la sentenza di primo grado ... redatta con motivazione contestuale ... in data 24 giugno 2020>>.

Sotto altro profilo, la censura risulta priva del necessario requisito dell'autosufficienza, non avendo il ricorrente allegato l'atto con il quale la cancelleria avrebbe comunicato alla difesa che la sentenza non era stata ancora depositata né ha chiesto di allegare tale atto alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Il secondo motivo, in tutte le censure nelle quali si articola, è inammissibile perché completamente versato in fatto. Con tale motivo, in realtà, i ricorrenti non deducono alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma tendono solo a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911).

Le censure relative alle circostanze del reato, poi, sono prive di specificità, perché meramente reiterative di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati.

5. Il ricorso di Guglielmi Pietro, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.In difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve essere, invece, rilevato il non doversi procedere nei confronti di Del Core Daniele, in ordine al reato a lui contestato, attesa l'estinzione del reato per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente a Del Core Daniele, perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di Guglielmi Pietro e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in fa