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Ordinanza — n. 9302/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9302/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9302/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TARI PASQUALE nato a MINTURNO il 11/06/1946 PERIJOC MARCELA ELENA nato il 11/01/1977 avverso la sentenza del 03/11/2021 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che Tari Pasquale e Perijoc Marcela Elena ricorrono avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cassino, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Cassino che aveva li aveva condannati per il reato di cui agli artt. 612 e 582 cod. pen.; che i ricorrenti, con tutti e tre i motivi di ricorso, hanno articolato alcune censure che, pur essendo state da loro riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez.

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9302/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 612 e 582 cod. pen.; che i ricorrenti, con tutti e tre i motivi di ricorso, hanno articolato alcune censure che, pur essendo state da loro riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzione penale sanzioni pecuniarie revisione della sentenza penale risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
pen.; che i ricorrenti, con tutti e tre i motivi di ricorso, hanno articolato alcune censure che, pur essendo state da loro riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TARI PASQUALE nato a MINTURNO il 11/06/1946 PERIJOC MARCELA ELENA nato il 11/01/1977 avverso la sentenza del 03/11/2021 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Tari Pasquale e Perijoc Marcela Elena ricorrono avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cassino, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Cassino che aveva li aveva condannati per il reato di cui agli artt. 612 e 582 cod. pen.; che i ricorrenti, con tutti e tre i motivi di ricorso, hanno articolato alcune censure che, pur essendo state da loro riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944); - che, peraltro, il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. non è deducibile in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il President