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Ordinanza — n. 9301/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal against plea bargain dismissed for being outside statutory admissibility grounds under Italian Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9301/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal against the plea bargain inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by law. The appellant argued that the trial court failed to evaluate the absence of criminal liability, but the court noted this ground is not listed in the restricted categories for appealing a plea agreement. Consequently, the appeal was rejected without formal procedural steps, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds; appeals raising general issues of non-existence of the crime are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal admissibility grounds Code of Criminal Procedure non-existence of crime inadmissible appeal abbandono del procedimento per truffa licenziamento per furto pignoramento infruttuoso

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., sostenendo che il Tribunale non avrebbe valutato l'insussistenza del reato; - che il motivo è proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
- che Firlovic Baronesa ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Prato, che ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena da lei concordata con il Pubblico ministero per il reato di cui agli artt.
Art. 129 cod. proc. pen.
Artt. 56-624-bis cod. pen.
pen., la pena da lei concordata con il Pubblico ministero per il reato di cui agli artt. 56-624-bis cod. pen.; - che, con unico motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt.
art. 444 cod. proc. pen
- che Firlovic Baronesa ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Prato, che ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena da lei concordata con il Pubblico ministero per il reato di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIRLOVIC BARONESA nato il 15/06/2002 avverso la sentenza del 30/03/2022 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Firlovic Baronesa ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Prato, che ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena da lei concordata con il Pubblico ministero per il reato di cui agli artt. 56-624-bis cod. pen.; - che, con unico motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale non avrebbe valutato l'insussistenza del reato; - che il motivo è proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; che, peraltro, nella sentenza vi è ampia motivazione in ordine alla mancanza dei presupposti per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così decis