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Ordinanza — n. 9300/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic grounds lacking specific legal arguments and factual references.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9300/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Cali's appeal inadmissible due to the lack of specific legal grounds and references to the lower court's reasoning. The appellant argued for generic mitigating circumstances and a specific reduction under Article 62, paragraph 4 of the Penal Code, but the court found these complaints merely repetitive of previous grievances without new legal substance. Consequently, the court upheld the lower court's decision, noting that the requirement for a slight economic prejudice in granting this specific mitigation was already correctly applied by the territorial judge.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal must be specific and grounded in distinct legal reasons; generic complaints lacking precise references to the contested act's reasoning are inadmissible, and the grant of this specific mitigation presupposes a trivial economic prejudice.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds mitigating circumstances Article 62 Penal Code specific legal reasoning risarcimento per atto illecito risarcimento alle vittime di reati calcolo del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 4 cod. pen.
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta - per quanto ancora qui di interesse - ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato Cali Giovanni per il reato di cui all'art. 624-bis cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 624-bis cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta - per quanto ancora qui di interesse - ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato Cali Giovanni per il reato di cui all'art. 624-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18013 del 5/02/2019, Loussaief
Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio
Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALI GIOVANNI nato a CATANIA il 05/10/1989 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta - per quanto ancora qui di interesse - ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato Cali Giovanni per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che il motivo di ricorso, in tutte le censure nelle quali si articola, è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che, peraltro, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 6 della sentenza impugnata); - che la censura con la quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è priva di specificità, perché meramente reiterativa di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; - che il motivo è anche manifestamente infondato, posto che è ius receptum che la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della res (Sez. 3, n. 18013 del 5/02/2019, Loussaief, Rv. 275950;

Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv. 271695); principio rigorosamente applicato dalla Corte territoriale nel caso in esame (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata); - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così de