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Ordinanza — n. 9299/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9299/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9299/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VOTADORO SALVATORE nato a NISCEMI il 29/10/1989 SPATOLA MANUELA nato a CALTAGIRONE il 07/05/1981 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

Regesto Legislator

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art. 624-bis cod. pen, art. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9299/2023 — snpen · Corte di Cassazione: - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta - per quanto ancora qui di interesse - ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Spatola Manuela e Votadoro Salvatore erano stati condannati per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che l'unico motivo del ricorso è inammissibile, poiché con esso i ricorrenti hanno articolato censure che, pur essendo state da loro riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici e decisivi travisamenti di prove (Sez.

Parole chiave

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verosimiglianza della persecuzione imputazione di furto censura dell'apprezzamento delle prove inutilizzabilità delle prove illecite esclusione del testimone testimone a carico

Disposizioni normative citate

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art. 624-bis cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta - per quanto ancora qui di interesse - ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Spatola Manuela e Votadoro Salvatore erano stati condannati per il reato di cui all'art. 624-bis cod.
art. 606 cod. proc. pen
pen.; - che l'unico motivo del ricorso è inammissibile, poiché con esso i ricorrenti hanno articolato censure che, pur essendo state da loro riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VOTADORO SALVATORE nato a NISCEMI il 29/10/1989 SPATOLA MANUELA nato a CALTAGIRONE il 07/05/1981 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta - per quanto ancora qui di interesse - ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Spatola Manuela e Votadoro Salvatore erano stati condannati per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che l'unico motivo del ricorso è inammissibile, poiché con esso i ricorrenti hanno articolato censure che, pur essendo state da loro riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici e decisivi travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr. pagine 7 e ss. della sentenza); che va ribadito che, «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); che, peraltro, la Corte territoriale non sembra avere male interpretato le dichiarazioni del teste Grosso relative all'identificazione dell'autovettura in uso alla Spatola e che, in ogni caso, tali specifiche dichiarazioni attengono a profili che non appaiono decisivi, non avendo il ricorrente dimostrato che - a fronte di un quadro accusatorio basato su ben altri elementi - l'espunzione dell'elemento censurato risulti determinante (cfr.

Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); - che i ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.