Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds and failure to prove logical flaws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's first two grounds were deemed unoriginal because they were not previously raised in the appellate proceedings, while the third and fourth grounds were rejected as they merely requested a re-evaluation of evidence rather than demonstrating a logical error in the lower court's reasoning. The court emphasized that the 'beyond reasonable doubt' standard applies primarily during the trial phase and only serves as a ground for cassation if the lower court's motivation is manifestly illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 533 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: The cassation appeal is inadmissible if the grounds are not new or if they fail to demonstrate a manifest illogicality in the lower court's motivation, as the standard of proof beyond reasonable doubt is limited to the trial phase unless the reasoning is fundamentally flawed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO CLAUDIO nato il 11/11/1981 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Salerno aveva condannato D'Angelo Claudio per il reato di furto pluriaggravato; - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che i primi due motivi di ricorso risultano inediti, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, ai temi dedotti con il ricorso in cassazione; - che il terzo e il quarto motivo di ricorso (entrambi indicati nel ricorso con il numero 3) sono inammissibili perché completamente versati in fatto; con essi, in realtà, il ricorrente non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911); che, quanto alla regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» invocata dal ricorrente, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108), vizio che non caratterizza la sentenza impugnata; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci