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Ordinanza — n. 9297/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to improper merit attacks and lack of specific evidence mischaracterization.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9297/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Gasijan Ferdi and Gasijan Lidija inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for a re-evaluation of the conviction under Article 624-bis of the Penal Code, but the court found their complaints to be improper attacks on the merits rather than valid challenges to the reasoning. The decision rests on the principle that cassation reviews are limited to specific defects like lack of motivation or manifest illogicality, excluding general dissatisfaction with factual assessments or evidentiary weight.

Regesto Legislator

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Art. 606 cod. proc. pen.; In cassation proceedings, complaints regarding the persuasiveness, inadequacy, or lack of rigor of the reasoning are inadmissible unless they demonstrate a specific and decisive mischaracterization of evidence.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility merit review limitation evidence mischaracterization manifest illogicality standard procedural criminal law verosimiglianza dei motivi d'asilo difetto di motivazione motivo insorto dopo la fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 606 cod. proc. pen.
art. 624-bis cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo - per quanto ancora qui di interesse - ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Gasijan Ferdi e Gasijan Lidija erano stati condannati per il reato di cui all'art. 624-bis cod.
art. 606 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747
Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708
Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516
Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); - che il quarto motivo del ricorso di Gasijan Ferdi è inammissibile, atteso che la perizia è un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (cfr.
Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936
Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936); che, nel caso in esame, i giudici di merito hanno fornito adeguata e coerente motivazione in ordine all'esercizio del loro potere discrezionale (cfr.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GASIJAN FERDI nato a JAGODINA( JUGOSLAVIA) il 15/12/1990 GASIJAN LIDIJA nato a JAGODINA( JUGOSLAVIA) il 10/07/1989 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo - per quanto ancora qui di interesse - ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Gasijan Ferdi e Gasijan Lidija erano stati condannati per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che l'unico motivo del ricorso di Gasijan Lidija, in tutte le censure nelle quali si articola, e i primi tre motivi del ricorso di Gasijan Ferdi sono inammissibili, poiché con essi i ricorrenti hanno articolato censure che, pur essendo state da loro riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici e decisivi travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr. pagine 5, 6 e 7 della sentenza); che va ribadito che, «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); che la censura relativa alla valutazione delle dichiarazioni del luogotenente Giaramita attiene a profili che non appaiono decisivi, non avendo il ricorrente evidenziato che - a fronte di un quadro accusatorio basato sulle dichiarazioni di altri testi oltre che sulla diretta osservazione del filmato da parte del giudice di primo grado - l'espunzione dell'elemento censurato risulti determinante (Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708;

Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); - che il quarto motivo del ricorso di Gasijan Ferdi è inammissibile, atteso che la perizia è un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (cfr. Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936); che, nel caso in esame, i giudici di merito hanno fornito adeguata e coerente motivazione in ordine all'esercizio del loro potere discrezionale (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); - che i ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 100 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle am