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Ordinanza — n. 9292/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for serious injuries due to inadmissible factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9292/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for serious injuries, arguing regarding the credibility of the civil party and proposing alternative factual reconstructions. The court rejected these claims because they were fact-specific, lacked legal merit, and improperly attempted to re-evaluate evidence reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements or propose alternative factual reconstructions, as the assessment of evidence is exclusively reserved to the judge of merit.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual re-evaluation credibility assessment judge of merit serious injuries prognosi di pericolosità peggioramento del danno alla salute gravità dell'infortunio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTRE MARCO nato a SORRENTO il 12/09/1987 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 32593/2022 Rilevato che Ventre Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, di conferma della sentenza del Tribunale di Salerno che lo aveva condannato ad un anno e sei mesi di reclusione per il reato di lesioni personali gravi. Considerato che il primo motivo di ricorso proposto, il quale lamenta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla valutazione di attendibilità della parte civile, è manifestamente infondato, aspecifico e versato in fatto, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha reputato, con apprezzamento insindacabile in questa sede in quanto privo di tratti di manifesta illogicità, la piena attendibilità della persona offesa e, per converso, la totale implausibilità della versione alternativa che la parte inammissibilmente reitera nella presente sede adducendo considerazioni di merito tendenti a proporre una ricostruzione probatoria diversa e soggettivamente orientata;

Considerato che il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile, articolando censure in fatto. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Presid