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Ordinanza — n. 9291/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9291/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9291/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO MASSIMO nato a NAPOLI il 27/06/1978 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 32590/2022 Rilevato che ESPOSITO MASSIMO ricorre avverso la sentenza emessa in data 9 marzo 2022 dalla Corte di Appello di Napoli che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha confermato la penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 110, 624 bis e 625, n.2, cod. pen., rideterminando il trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9291/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 32590/2022 Rilevato che ESPOSITO MASSIMO ricorre avverso la sentenza emessa in data 9 marzo 2022 dalla Corte di Appello di Napoli che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha confermato la penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 110, 624 bis e 625, n.2, cod. pen., rideterminando il trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

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censure procedurali contributi per le attività di vigilanza prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria contributo speciale in materia d'asilo procedimento di controllo degli aiuti assistenza riabilitativa
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO MASSIMO nato a NAPOLI il 27/06/1978 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 32590/2022 Rilevato che ESPOSITO MASSIMO ricorre avverso la sentenza emessa in data 9 marzo 2022 dalla Corte di Appello di Napoli che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha confermato la penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 110, 624 bis e 625, n.2, cod. pen., rideterminando il trattamento sanzionatorio.

Considerato che il ricorso, con il quale il ricorrente contesta un vizio motivazionale ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è inammissibile per carenza di interesse. Invero, se è vero che la Corte di appello ha focalizzato la propria motivazione sul furto — consumato — del Quod e nulla ha osservato quanto alla desistenza ovvero al furto, tentato, della Moto (tema agitato nell'appello), tale omissione motivazionale non incide sulla tenuta della sentenza impugnata dal momento che il motivo di appello era manifestamente infondato in quanto a) la moto era stata abbandonata dal complice dell'imputato non già spontaneamente, ma per l'arrivo dei Carabinieri, sicché non poteva parlarsi di desistenza volontaria ma necessitata b) quanto al tentativo, la giurisprudenza di questa Corte in tema di furto ha sancito il principio secondo cui, qualora la condotta dell'agente riguardi una pluralità di cose dello stesso possessore e il ladro operi in un medesimo contesto temporale e spaziale, ma riesca ad impossessarsi solo di una parte di esse (non riuscendo, per cause indipendenti dalla sua volontà, a trafugarne altre esistenti nello stesso luogo), l'azione complessa, essendo progressiva, deve essere considerata unica, in quanto la parte più rilevante già posta in essere assorbe quella in itinere e realizza quindi un solo reato consumato delle cose sottratte, non vertendosi né nell'ipotesi di tentativo di furto né in quella di furto consumato in concorso con il tentativo (Sez. 5, n. 32786 del 25/06/2013, Craparotta, Rv. 257256;

Sez. 5, n. 1985 del 07/02/1997, El Bouhtari, Rv. 208667; Sez. 2, n. 2185 del 03/12/1975, dep. 1976, Salvatore, Rv. 132353). Deve pertanto ritenersi che la mancanza di una risposta della Corte di merito sulla porzione di condotta che riguarda la moto non conduca all'annullamento della sentenza, trattandosi di motivo di appello manifestamente infondato, rispetto al quale il ricorrente è privo di interesse a dolersi di una lacuna motivazionale che, in caso di annullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281;

Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammend