Ordinanza — n. 9290/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAPPALA PAOLO nato a ACI SANT'ANTONIO il 11/07/1945 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 32584/2022 Rilevato che Zappalà Paolo — imputato per i reati di cui agli artt. 393 e 582, 585 cod. pen. — ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, lo ha condannato, ai soli effetti civili ed in solido con il coimputato Martone Paolo (non ricorrente), al risarcimento dei danni in favore della parte civile Piccolo Paolo, da liquidarsi in separata sede,;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 9290/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il motivo di ricorso proposto, il quale lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dei reati in contestazione (rilevando, segnatamente, la contraddittorietà delle dichiarazioni della parte civile operate nei diversi gradi di giudizio), articola doglianze generiche e volte a sollecitare una non consentita rivalutazione delle prove ad opera del giudice di legittimità Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAPPALA PAOLO nato a ACI SANT'ANTONIO il 11/07/1945 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 32584/2022 Rilevato che Zappalà Paolo — imputato per i reati di cui agli artt. 393 e 582, 585 cod. pen. — ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, lo ha condannato, ai soli effetti civili ed in solido con il coimputato Martone Paolo (non ricorrente), al risarcimento dei danni in favore della parte civile Piccolo Paolo, da liquidarsi in separata sede,;
Considerato che il motivo di ricorso proposto, il quale lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dei reati in contestazione (rilevando, segnatamente, la contraddittorietà delle dichiarazioni della parte civile operate nei diversi gradi di giudizio), articola doglianze generiche e volte a sollecitare una non consentita rivalutazione delle prove ad opera del giudice di legittimità Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente