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Sentenza — n. 9289/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9289/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9289/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALAFIA MAURIZIO nato a ERICE il 25/04/1979 avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 32559/2022 Rilevato che SALAFIA MAURIZIO ricorre avverso la sentenza emessa in data 19 novembre 2021 dalla Corte di Appello di Palermo che, in conferma della pronuncia di primo grado, aveva affermato la penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 612 e 582, cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta un vizio motivazionale ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è inammissibile in quanto privo di specificità rispetto all'ampia disamina del materiale probatorio svolta, senza incorrere in vizi logici o in diritto, dalla Corte di merito (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

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art. 582 c.p; Sentenza — n. 9289/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 32559/2022 Rilevato che SALAFIA MAURIZIO ricorre avverso la sentenza emessa in data 19 novembre 2021 dalla Corte di Appello di Palermo che, in conferma della pronuncia di primo grado, aveva affermato la penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 612 e 582, cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta un vizio motivazionale ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è inammissibile in quanto privo di specificità rispetto all'ampia disamina del materiale probatorio svolta, senza incorrere in vizi logici o in diritto, dalla Corte di merito (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata);

Parole chiave

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responsabilità penale corresponsabilità della vittima causalità del colpo di frusta lesioni gravi doppia punibilità minaccia non comprovata

Disposizioni normative citate

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art. 582 c.p
Considerato, invece, quanto al trattamento sanzionatorio, che il Collegio deve rilevarne, di ufficio, l'illegalità, in quanto la pena inflitta per il reato di cui all'art. 582 c.p.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALAFIA MAURIZIO nato a ERICE il 25/04/1979 avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 32559/2022 Rilevato che SALAFIA MAURIZIO ricorre avverso la sentenza emessa in data 19 novembre 2021 dalla Corte di Appello di Palermo che, in conferma della pronuncia di primo grado, aveva affermato la penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 612 e 582, cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta un vizio motivazionale ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è inammissibile in quanto privo di specificità rispetto all'ampia disamina del materiale probatorio svolta, senza incorrere in vizi logici o in diritto, dalla Corte di merito (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata);

Considerato, invece, quanto al trattamento sanzionatorio, che il Collegio deve rilevarne, di ufficio, l'illegalità, in quanto la pena inflitta per il reato di cui all'art. 582 c.p. non è stata determinata ex art. 52 d.lgs 274 del 2000 benché si tratti di reato di competenza del Giudice di Pace; P. Q. M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 25