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Ordinanza — n. 9287/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding self-defense and provocation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9287/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Stabile Luigi and Stabile Rocco inadmissible. The appellants argued that the lower court failed to recognize self-defense or the mitigating circumstance of provocation, but these claims were deemed merely repetitive of previous arguments. The court rejected the appeal because the grounds lacked the required specificity to challenge the factual and legal reasoning of the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific; mere repetition of prior arguments without new specific grounds renders them inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetitive grounds self-defense defense provocation mitigation notifica tardiva dei difetti difetto formale di procedura corretta notificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STABILE LUIGI nato a AGROPOLI il 02/08/1975 STABILE ROCCO nato a AGROPOLI il 26/04/1983 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 32518/2022 Rilevato che Stabile Luigi e Stabile Rocco ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, di conferma della sentenza del Tribunale di Salerno che li aveva condannati a quattro mesi di reclusione (Stabile Luigi) e a C 140 di multa (Stabile Rocco) per il reato di rissa Considerato che il motivo comune proposto denuncia il vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della legittima difesa o, quantomeno, dell'attenuante della provocazione, ma esso è meramente reiterativo delle doglianze svolte in sede di appello e versato in fatto, oltre ad essere del tutto privo del necessario requisito della specificità rispetto alle argomentazioni che si apprezzano nella sentenza impugnata, sia quanto alla sussistenza oggettiva del reato che all'esclusione della legittima difesa e della circostanza attenuante della provocazione;

Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente