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Ordinanza — n. 9286/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9286/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9286/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SOMMA CIRO nato a NAPOLI il 10/05/1974 avverso la sentenza del 09/06/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDciato-awAso~t-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; A R.G. 32507/2022 Rilevato che Di Somma Ciro ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa - pari a due anni e quattro mesi di reclusione - per il delitto di bancarotta fraudolenta Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia violazione dell'art. 129 c.p.p., va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 c.p; Ordinanza — n. 9286/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa ammende per infrazione procedurale reati di corruzione truffa in materia di credito impugnazione di decisioni amministrative eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
32507/2022 Rilevato che Di Somma Ciro ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SOMMA CIRO nato a NAPOLI il 10/05/1974 avverso la sentenza del 09/06/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDciato-awAso~t-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; A R.G. 32507/2022 Rilevato che Di Somma Ciro ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa - pari a due anni e quattro mesi di reclusione - per il delitto di bancarotta fraudolenta Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia violazione dell'art. 129 c.p.p., va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il President