Ordinanza — n. 9284/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRUMENTO GASPARE CLAUDIO nato a GELA il 17/05/1972 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 32440/2022 Rilevato che Frumento Gaspare Claudio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ne ha confermato la condanna alla pena di sei mesi di reclusione ed C 154 di multa, condizionalmente sospesa, per il reato di furto aggravato Considerato che il motivo di ricorso proposto, il quale censura l'affermazione di responsabilità del prevenuto, è manifestamente infondato e versato in fatto, limitandosi a reiterare censure adeguatamente disattese in sede di appello.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 9284/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 32440/2022 Rilevato che Frumento Gaspare Claudio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ne ha confermato la condanna alla pena di sei mesi di reclusione ed C 154 di multa, condizionalmente sospesa, per il reato di furto aggravato Considerato che il motivo di ricorso proposto, il quale censura l'affermazione di responsabilità del prevenuto, è manifestamente infondato e versato in fatto, limitandosi a reiterare censure adeguatamente disattese in sede di appello.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRUMENTO GASPARE CLAUDIO nato a GELA il 17/05/1972 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 32440/2022 Rilevato che Frumento Gaspare Claudio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ne ha confermato la condanna alla pena di sei mesi di reclusione ed C 154 di multa, condizionalmente sospesa, per il reato di furto aggravato Considerato che il motivo di ricorso proposto, il quale censura l'affermazione di responsabilità del prevenuto, è manifestamente infondato e versato in fatto, limitandosi a reiterare censure adeguatamente disattese in sede di appello.
Trattasi di censure non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale Considerato che il ricorso è altresì aspecifico, in quanto non si confronta con il ragionamento esposto a pag. 2 della sentenza impugnata circa l'attribuibilità a Frumento e non ad Armenio della sottrazione del gas;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden