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Ordinanza — n. 9283/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9283/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9283/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANTACI ANTONIO nato a PALERMO il 11/02/1965 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; P R.G. 32380/2022 Rilevato che Fantaci Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, di conferma della sentenza del Tribunale di Palermo che lo ha condannato a sette mesi di reclusione ed C 200 di multa per il reato di furto. Considerato che il primo motivo di ricorso, il quale denuncia il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della responsabilità (avuto riguardo, in particolare, al profilo soggettivo della fattispecie), è meramente reiterativo della censura svolta in sede di gravame, adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici; peraltro la censura fonda su una richiesta di rivisitazione della valutazione della prova testimoniale che non è ammessa in sede di legittimità;

Regesto Legislator

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art. 131-bis c.p; Ordinanza — n. 9283/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., è inedito, in quanto in appello era stato chiesto il riconoscimento della diversa previsione di cui all'art. 131-bis c.p., sicché il motivo risulta precluso nella presente sede di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali difetto formale di procedura notifica tardiva dei difetti risarcimento per errore giudiziario desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANTACI ANTONIO nato a PALERMO il 11/02/1965 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; P R.G. 32380/2022 Rilevato che Fantaci Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, di conferma della sentenza del Tribunale di Palermo che lo ha condannato a sette mesi di reclusione ed C 200 di multa per il reato di furto. Considerato che il primo motivo di ricorso, il quale denuncia il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della responsabilità (avuto riguardo, in particolare, al profilo soggettivo della fattispecie), è meramente reiterativo della censura svolta in sede di gravame, adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici; peraltro la censura fonda su una richiesta di rivisitazione della valutazione della prova testimoniale che non è ammessa in sede di legittimità;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., è inedito, in quanto in appello era stato chiesto il riconoscimento della diversa previsione di cui all'art. 131-bis c.p., sicché il motivo risulta precluso nella presente sede di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente