Ordinanza — n. 9282/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCCHESE GIUSEPPE nato a PALERMO il 03/01/2000 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 32377/2022 Rilevato che Lucchese Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che - per quanto ancora qui di interesse - ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di furto mono aggravato; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — con il quale il ricorrente contesta l'eccessività della pena — è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media (come nel caso di specie), è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 9282/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCCHESE GIUSEPPE nato a PALERMO il 03/01/2000 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 32377/2022 Rilevato che Lucchese Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che - per quanto ancora qui di interesse - ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di furto mono aggravato; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — con il quale il ricorrente contesta l'eccessività della pena — è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media (come nel caso di specie), è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente