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Ordinanza — n. 9279/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses cassation appeals for lack of specific arguments and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9279/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Botti Roberto and Giannini Giuseppe inadmissible. The appellants were convicted of crimes under the Italian Penal Code, and their lawyers argued for a review of medical certification and sentencing details. The court rejected these claims because the arguments were either manifestly unfounded or merely repetitive of previous grievances without engaging new legal issues.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must contain specific grounds distinct from prior grievances; generic repetitions or lack of engagement with the lower court's reasoning render them inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds repetitive grievances procedural defect Italian Penal Code lesione al piede prestazioni per lesione al ginocchio risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOTTI ROBERTO nato a MODENA il 31/08/1966 GIANNINI GIUSEPPE nato a BITETTO il 15/09/1961 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna - per quanto ancora qui di interesse - ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Giannini Giuseppe e Botti Roberto erano stati condannati per i reati di cui agli artt. 393 e 582-585 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori; - che il primo motivo del ricorso del Giannini è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, come emerge dal verbale d'udienza (che può essere esaminato, atteso che è stata dedotta questione processuale) ha correttamente motivato in ordine alla certificazione medica prodotta dalla difesa; - che il secondo motivo del ricorso del Giannini e l'unico motivo di ricorso del Botti, in tutte le censure nelle quali si articolano, sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 3, 4 e 5 della sentenza), con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i