Italian Court dismisses appeal against theft sentence as generic complaints lack legal merit under Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Ascione Ciro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the excessive sentencing for theft, but the court found his complaints generic and insufficient. Consequently, the court ruled that the lower court's decision was adequately motivated according to established legal principles regarding sentencing discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation lacks jurisdiction to review sentencing decisions that are properly motivated in accordance with legal principles and logical canons, requiring only the indication of elements of eminent relevance rather than a singular consideration of all statutory factors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASCIONE CIRO nato a NAPOLI 11 10/06/1984 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 32315/2022 Rilevato che Ascione Ciro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di furto; Rilevato che le doglianze di cui al primo ed unico motivo di ricorso, con le quali il ricorrente contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono generiche e che, comunque, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che, per costante giurisprudenza di legittimità, non vi è margine per il sindacato di questa Corte quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo (nel caso di specie, l'indifferenza dell'imputato alle condanne pregresse ed all'entità del danno arrecato alla persona offesa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente