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Ordinanza — n. 9276/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9276/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9276/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOLLI GIULIO nato a BOLOGNA il 28/04/1965 avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Rimini aveva condannato Lolli Giulio per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore (che, in data 20 dicembre 2022, ha presentato anche memoria scritta); - che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che «la notificazione di un atto all'imputato latitante e al suo difensore è regolarmente eseguita con la consegna di una sola copia dell'atto al difensore stesso>> (Sez. 2, n. 2396 del 19/12/2008, Pesce, Rv. 242807) e che «ai fini della regolarità della notifica di atti destinati al latitante, da effettuarsi, ai sensi dell'art.165 cod. proc. pen., mediante consegna di copia al difensore, non rileva la mancata attestazione, nella relata di notifica, che detta consegna è stata effettuata al difensore non in quanto tale ma nella veste di rappresentante ad ogni effetto del latitante>> (Sez. 6, n. 15691 del 05/02/2008, Bova, Rv. 239674); - che, con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod. pen, art. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9276/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 416-bis cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore (che, in data 20 dicembre 2022, ha presentato anche memoria scritta); - che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che «la notificazione di un atto all'imputato latitante e al suo difensore è regolarmente eseguita con la consegna di una sola copia dell'atto al difensore stesso>> (Sez. 2, n. 2396 del 19/12/2008, Pesce, Rv. 242807) e che «ai fini della regolarità della notifica di atti destinati al latitante, da effettuarsi, ai sensi dell'art.165 cod. proc. pen., mediante consegna di copia al difensore, non rileva la mancata attestazione, nella relata di notifica, che detta consegna è stata effettuata al difensore non in quanto tale ma nella veste di rappresentante ad ogni effetto del latitante>> (Sez. 6, n. 15691 del 05/02/2008, Bova, Rv. 239674); - che, con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

Parole chiave

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permesso di promuovere un procedimento penale altri capi d'accusa verdetto di colpevolezza precedenti penali rilevanti minaccia nel diritto penale gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Rimini aveva condannato Lolli Giulio per il reato di cui all'art. 416-bis cod.
art. 606 cod. proc. pen
239674); - che, con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOLLI GIULIO nato a BOLOGNA il 28/04/1965 avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Rimini aveva condannato Lolli Giulio per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore (che, in data 20 dicembre 2022, ha presentato anche memoria scritta); - che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che «la notificazione di un atto all'imputato latitante e al suo difensore è regolarmente eseguita con la consegna di una sola copia dell'atto al difensore stesso>> (Sez. 2, n. 2396 del 19/12/2008, Pesce, Rv. 242807) e che «ai fini della regolarità della notifica di atti destinati al latitante, da effettuarsi, ai sensi dell'art.165 cod. proc. pen., mediante consegna di copia al difensore, non rileva la mancata attestazione, nella relata di notifica, che detta consegna è stata effettuata al difensore non in quanto tale ma nella veste di rappresentante ad ogni effetto del latitante>> (Sez. 6, n. 15691 del 05/02/2008, Bova, Rv. 239674); - che, con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr. le pagine della sentenza dedicata al secondo motivo di appello), con le quali la parte non si è effettivamente confrontata, rendendo in tal modo il motivo di ricorso carente anche sotto il profilo della specificità estrinseca; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de