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Ordinanza — n. 9275/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against theft conviction for vague and inadmissible legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9275/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Giovanni Allegretta's appeal against his theft conviction inadmissible. Allegretta argued for specific legal grounds regarding evidence and sentencing circumstances, but the court found his first claim too vague for final review and his second claim unsupported by law. The court upheld the lower court's rejection of generic mitigating factors and the specific requirement for minimal economic loss in theft cases.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 62, n. 4 c.p.; Art. 62 bis c.p.: Appeals in final instance must be specific to the trial reasoning; generic requests for mitigating circumstances are inadmissible unless the law explicitly requires their consideration based on specific statutory conditions.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Final Instance Appeal Theft Conviction Generic Mitigating Circumstances Inadmissible Appeal Specificity Requirement Economic Loss Threshold perdite economiche

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Art. 62, n. 4 c.p.
Ritenuto che le doglianze con le quali il ricorrente denunzia la mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n.
Art. 62 bis c.p.
Ritenuto che le doglianze con le quali il ricorrente denunzia la mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n.
art. 62 bis cod. pen
Ritenuto che le doglianze con le quali il ricorrente denunzia la mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLEGRETTA GIOVANNI nato a MOLFETTA 11 10/12/1964 avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 32291/2022 Rilevato che Allegretta Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di furto monoaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di , motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità quanto al reato di cui al capo B), non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché aspecifico rispetto al compiuto ragionamento probatorio formulato dalla Corte distrettuale, che ha valorizzato — con ragionamento privo di vizi rilevanti ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

— il ritrovamento dei tagliandi "gratta e vinci" nella disponibilità dell'imputato, la corrispondenza dei loro seriali a quelli in vendita presso la tabaccheria di Allegretti, le modalità del fatto — analoghe a quella utilizzate per commettere il reato di cui al capo A) — e la corrispondenza della descrizione somatica fornita dalla persona offesa con le sembianze del prevenuto; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda la nona pagina della sentenza impugnata);

Ritenuto che le doglianze con le quali il ricorrente denunzia la mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. sono manifestamente infondate, dal momento che la norma in esame presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); principio, questo, cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di gravame sul punto (vedi la nona pagina della sentenza impugnata) ;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore