Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for attempted theft, citing lack of specific argumentation and excessive penalty claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Addamiano Francesco inadmissible regarding his conviction for attempted theft. The court rejected the claim of insufficient reasoning as it merely repeated arguments already dismissed in the appellate court without providing specific critique. Furthermore, the request to reduce the sentence was deemed inadmissible because sentencing discretion falls within the trial court's authority under established jurisprudence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: An appeal alleging insufficient reasoning is inadmissible if it lacks specific argumentation against the judgment, and requests for sentence reduction are barred in cassation as sentencing discretion belongs to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADDAMIANO FRANCESCO nato a FOGGIA il 02/05/1991 avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; v. RG 32220/2022 Rilevato che Addamiano Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di tentato furto monoaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pag.2 della sentenza impugnata, che fa leva su quanto caduto sotto la diretta percezione degli operanti e sulla confessione del prevenuto, del tutto taciuta nel ricorso);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; In questo senso, la Corte distrettuale ha applicato il principio di diritto sancito dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore I