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Ordinanza — n. 9271/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9271/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9271/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEZZINA GIUSEPPE nato a MOLFETTA il 21/07/1974 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 32217/2022 Rilevato che Mezzina Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di furto monoaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 9271/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — con un costrutto non organico — deduce violazione di legge e, al di là dell'indicazione nel titolo di una serie di censure, pare appuntarsi sul mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva; orbene, esso appare aspecifico in quanto le circostanze attenuanti generiche non sono state concesse e, quindi, non vi è stata materia per il giudizio di comparazione invocato. Quanto all'accenno all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., le osservazioni critiche sono del tutto generiche e peraltro, in appello, tale proscioglimento non era stato invocato.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali attenuazione libera della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali recupero dei costi calcolo e tasso di rimborso motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Quanto all'accenno all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., le osservazioni critiche sono del tutto generiche e peraltro, in appello, tale proscioglimento non era stato invocato.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEZZINA GIUSEPPE nato a MOLFETTA il 21/07/1974 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 32217/2022 Rilevato che Mezzina Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di furto monoaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — con un costrutto non organico — deduce violazione di legge e, al di là dell'indicazione nel titolo di una serie di censure, pare appuntarsi sul mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva; orbene, esso appare aspecifico in quanto le circostanze attenuanti generiche non sono state concesse e, quindi, non vi è stata materia per il giudizio di comparazione invocato. Quanto all'accenno all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., le osservazioni critiche sono del tutto generiche e peraltro, in appello, tale proscioglimento non era stato invocato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il President