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Ordinanza — n. 9269/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating execution stage arguments without new material errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9269/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared Anastasio Aniello's extraordinary appeal inadmissible and ordered him to pay costs. Aniello argued that the Seventh Section of the Court of Cassation erred in rejecting his request to reclassify life imprisonment as temporary detention due to alleged illegality of the perpetual sentence. The Court rejected this claim because the appeal merely reiterated arguments from the execution phase without identifying any new material or factual errors, which are required for such a remedy.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 and Art. 360, c. 1, n. 3 of the Code of Criminal Procedure: An extraordinary appeal is inadmissible if it reiterates arguments from the execution stage without deducing new material or factual errors, as the appeal cannot be used to re-examine the judgment or assert legal errors not dependent on such defects.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissibility execution stage arguments material error requirement life imprisonment reclassification Cassation procedural rules ricorso straordinario per nullità ricorso di annullamento impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 2 of the Code of Criminal Procedure
Art. 360, c. 1, n. 3 of the Code of Criminal Procedure
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANASTASIO ANIELLO nato a POLLENA TROCCHIA il 15/06/1950 avverso l'ordinanza del 23/06/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 32191/2022 Rilevato che Anastasio Aniello propone ricorso straordinario avverso l'ordinanza n. 29500/2022 della settima sezione penale (in composizione prima sezione), che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro l'ordinanza della Corte di Appello di Napoli che, in qualità di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza avanzata nell'interesse del condannato volta a ottenere la rideterminazione della pena dell'ergastolo in pena detentiva temporanea, sull'assunto della illegittimità della pena perpetua Considerato che il ricorso proposto, che reitera le doglianze fatte valere in sede esecutiva, è, oltre che aspecifico, manifestamente infondato in diritto, in quanto non deduce alcun errore materiale o di fatto, non potendo il mezzo d'impugnazione in esame essere esperito per ottenere un riesame della regiudicanda ovvero per far valere errori di diritto — nel caso di specie neanche rilevabili nel provvedimento della settima sezione penale all'odierno vaglio di questo Collegio — che non siano dipesi da errori materiali o percettivi Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente