Ordinanza — n. 9264/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASIC CRISTIAN nato a SALUZZO il 16/11/1995 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 31823/2022 Rilevato che Vasic Cristian ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, di conferma della sentenza del Tribunale di Torino che lo ha condannato a sei mesi di reclusione ed € 200 di multa per furto pluriaggravato continuato Considerato che il ricorso, laddove denuncia l'esito del giudizio di bilanciamento ex art.69 c.p. e l'entità della pena inflitta, articola doglianze prive di specificità, giacché — come correttamente sancito dalla Corte territoriale e ignorato dal ricorrente — il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche è precluso dalla recidiva reiterata ai sensi dell'art. 69 co. 4 c.p., mentre la commisurazione della pena risulta motivata alla luce del caso di specie (tenuto conto del mezzo fraudolento adoperato e dall'aver agito all'interno di una chiesa, sull'elemosina destinata alle persone bisognose), non essendo sindacabile l'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. ove non arbitraria e non arbitrariamente o illogicamente motivata Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 c.p; Ordinanza — n. 9264/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 31823/2022 Rilevato che Vasic Cristian ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, di conferma della sentenza del Tribunale di Torino che lo ha condannato a sei mesi di reclusione ed € 200 di multa per furto pluriaggravato continuato Considerato che il ricorso, laddove denuncia l'esito del giudizio di bilanciamento ex art.69 c.p. e l'entità della pena inflitta, articola doglianze prive di specificità, giacché — come correttamente sancito dalla Corte territoriale e ignorato dal ricorrente — il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche è precluso dalla recidiva reiterata ai sensi dell'art. 69 co. 4 c.p., mentre la commisurazione della pena risulta motivata alla luce del caso di specie (tenuto conto del mezzo fraudolento adoperato e dall'aver agito all'interno di una chiesa, sull'elemosina destinata alle persone bisognose), non essendo sindacabile l'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. ove non arbitraria e non arbitrariamente o illogicamente motivata Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASIC CRISTIAN nato a SALUZZO il 16/11/1995 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 31823/2022 Rilevato che Vasic Cristian ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, di conferma della sentenza del Tribunale di Torino che lo ha condannato a sei mesi di reclusione ed € 200 di multa per furto pluriaggravato continuato Considerato che il ricorso, laddove denuncia l'esito del giudizio di bilanciamento ex art.69 c.p. e l'entità della pena inflitta, articola doglianze prive di specificità, giacché — come correttamente sancito dalla Corte territoriale e ignorato dal ricorrente — il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche è precluso dalla recidiva reiterata ai sensi dell'art. 69 co. 4 c.p., mentre la commisurazione della pena risulta motivata alla luce del caso di specie (tenuto conto del mezzo fraudolento adoperato e dall'aver agito all'interno di una chiesa, sull'elemosina destinata alle persone bisognose), non essendo sindacabile l'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. ove non arbitraria e non arbitrariamente o illogicamente motivata Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente