Ordinanza — n. 9263/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile DI DOMENICO DAVIDE nato a PAOLA il 25/09/1980 nel procedimento a carico di: MARTINI GIOVANNI nato a PAOLA il 12/04/1984 avverso la sentenza del 18/03/2022 del TRIBUNALE di PAOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 31820/2022 Rilevato che la parte civile Di Domenico Davide ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Paola, che in qualità di giudice di appello ed in riforma della sentenza di prime cure, ha assolto Martini Giovanni dal reato di cui all'art. 612 c.p., perché il fatto non sussiste, Considerato che il ricorso proposto censura l'apparato motivazionale della sentenza di appello, laddove il comma 2-bis dell'art. 606 c.p.p. prevede che, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 612 c.p, art. 606 c.p; Ordinanza — n. 9263/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 31820/2022 Rilevato che la parte civile Di Domenico Davide ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Paola, che in qualità di giudice di appello ed in riforma della sentenza di prime cure, ha assolto Martini Giovanni dal reato di cui all'art. 612 c.p., perché il fatto non sussiste, Considerato che il ricorso proposto censura l'apparato motivazionale della sentenza di appello, laddove il comma 2-bis dell'art. 606 c.p.p. prevede che, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile DI DOMENICO DAVIDE nato a PAOLA il 25/09/1980 nel procedimento a carico di: MARTINI GIOVANNI nato a PAOLA il 12/04/1984 avverso la sentenza del 18/03/2022 del TRIBUNALE di PAOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 31820/2022 Rilevato che la parte civile Di Domenico Davide ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Paola, che in qualità di giudice di appello ed in riforma della sentenza di prime cure, ha assolto Martini Giovanni dal reato di cui all'art. 612 c.p., perché il fatto non sussiste, Considerato che il ricorso proposto censura l'apparato motivazionale della sentenza di appello, laddove il comma 2-bis dell'art. 606 c.p.p. prevede che, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente