Ordinanza — n. 9261/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAMPAOLO FABIO nato a IMPERIA il 24/05/1973 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; } R.G. 31813/2022 Rilevato che Giampaolo Fabio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo di condanna alla pena di sei mesi di reclusione ed C 120 di multa per furto aggravato; Considerato che il motivo di ricorso proposto, il quale lamenta il vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità (con particolare riguardo al coinvolgimento dell'imputato nella vicenda), oltre a prospettare inammissibilmente una ricostruzione alternativa delle risultanze probatorie, risulta meramente reiterativo delle doglianze svolte in sede di appello, laddove la Corte territoriale ha congruamente motivato in ordine alla responsabilità dell'odierno imputato (cfr. pag. 3 sent. impugnata) Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 9261/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 31813/2022 Rilevato che Giampaolo Fabio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo di condanna alla pena di sei mesi di reclusione ed C 120 di multa per furto aggravato; Considerato che il motivo di ricorso proposto, il quale lamenta il vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità (con particolare riguardo al coinvolgimento dell'imputato nella vicenda), oltre a prospettare inammissibilmente una ricostruzione alternativa delle risultanze probatorie, risulta meramente reiterativo delle doglianze svolte in sede di appello, laddove la Corte territoriale ha congruamente motivato in ordine alla responsabilità dell'odierno imputato (cfr. pag. 3 sent. impugnata) Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAMPAOLO FABIO nato a IMPERIA il 24/05/1973 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; } R.G. 31813/2022 Rilevato che Giampaolo Fabio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo di condanna alla pena di sei mesi di reclusione ed C 120 di multa per furto aggravato; Considerato che il motivo di ricorso proposto, il quale lamenta il vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità (con particolare riguardo al coinvolgimento dell'imputato nella vicenda), oltre a prospettare inammissibilmente una ricostruzione alternativa delle risultanze probatorie, risulta meramente reiterativo delle doglianze svolte in sede di appello, laddove la Corte territoriale ha congruamente motivato in ordine alla responsabilità dell'odierno imputato (cfr. pag. 3 sent. impugnata) Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente