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Ordinanza — n. 9260/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and concrete arguments against conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9260/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Moisi Catalin inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Catalin argued that the lower court violated procedural rules by convicting him without sufficient evidence, claiming a double conviction existed. The court rejected this claim because the appeal lacked specific references to the contested parts of the judgment and relied on abstract arguments rather than concrete facts.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specificity, failing to identify the specific points of the judgment under attack or provide concrete arguments linking the alleged error to the facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity generic arguments procedural violation double conviction partecipazione al reato furto aggravato principio della doppia incriminazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOISI CATALIN nato il 17/04/1972 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 31792/2022 Rilevato che Moisi Catalin ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, di conferma della sentenza del Tribunale di Torino che lo aveva condannato ad otto mesi di reclusione ed € 200 di multa per furto pluriaggravato. Considerato che il motivo di ricorso proposto, il quale denuncia la violazione dell'art.129 c.p.p., è del tutto privo di specificità, limitandosi a lamentare - a fronte di doppia conforme di condanna - che allo stato degli atti non risultino elementi idonei a sostenere una affermazione di responsabilità.

In tal modo il proposto motivo è affetto da conclamata genericità, essendo le deduzioni cui esso è affidato indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente