Sentenza — n. 9258/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOSCARITOLO ANTONIO nato a MELFI il 12/06/1956 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 31784/2022 Rilevato che Moscaritolo Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, di conferma della sentenza del Tribunale di Torino che lo aveva condannato ad un anno di reclusione per il reato di lesioni personali volontarie. Considerato che la pena inflitta all'imputato è illegale, in quanto il reato per cui si procede è oggi di competenza del Giudice di pace, con conseguente necessità di applicare la pena di cui all'art. 52 D.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 c.p; Sentenza — n. 9258/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 31784/2022 Rilevato che Moscaritolo Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, di conferma della sentenza del Tribunale di Torino che lo aveva condannato ad un anno di reclusione per il reato di lesioni personali volontarie. Considerato che la pena inflitta all'imputato è illegale, in quanto il reato per cui si procede è oggi di competenza del Giudice di pace, con conseguente necessità di applicare la pena di cui all'art. 52 D.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOSCARITOLO ANTONIO nato a MELFI il 12/06/1956 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 31784/2022 Rilevato che Moscaritolo Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, di conferma della sentenza del Tribunale di Torino che lo aveva condannato ad un anno di reclusione per il reato di lesioni personali volontarie. Considerato che la pena inflitta all'imputato è illegale, in quanto il reato per cui si procede è oggi di competenza del Giudice di pace, con conseguente necessità di applicare la pena di cui all'art. 52 D.
Ivo 274 del 2000; ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio agli effetti penali quanto al trattamento sanzionatorio, assorbito il motivo di ricorso che concerne il diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato, quanto agli effetti civili, che il primo motivo di ricorso, il quale denuncia la violazione dell'art. 192 c.p.p. e l'apparenza della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è del tutto generico, lamentando la mancanza di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa circa l'identità dell'autore del fatto ed obiettando apoditticamente rispetto all'argomento della decisione avversata, secondo cui non vi erano testimoni in quanto intimoriti dai precedenti penali del prevenuto, ipotizzando che non tutti i condomini li conoscessero; peraltro nell'appello non si contestava specificamente la riferibilità del fatto all'imputato, il che rende il motivo sul punto precluso.
P. Q. M. annulla la sentenza impugnata agli effetti penali limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden